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Del Giudice Amministrativo la competenza in materia di conferimento dell’incarico dell’Azienda Ospedaliera

Il TAR Sicilia Palermo con ordinanza ha finalmente chiarito il dibattito sulla giurisdizione in merito al conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa Ospedaliera.

Con una pronuncia che non dà adito a interpretazioni difformi, i giudici amministrativi del capoluogo siciliano, accogliendo le tesi di parte ricorrente, hanno infatti stabilito che “per individuare la giurisdizione, occorre aver riguardo al concreto atteggiarsi della procedura di conferimento; qualora sia stata adottata una scelta di carattere fiduciario, affidata alla discrezionalità e alla responsabilità della P.A. (ancorchè la P.A. per orientarsi, si sia avvalsa di indicazioni istruttorie circa i requisiti e gli incarichi svolti dagli aspiranti), resta ferma la generale attribuzione al giudice amministrativo in materia di conferimento di incarichi; viceversa qualora l’attività preparatoria si sia tradotta in una valutazione di titoli con attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria o, comunque, in una effettiva comparazione del merito, è ravvisabile la caratterizzazione tipica della procedura selettiva sia sul piano procedimentale che su quello della valutazione dei candidati, sotto il profilo della maggiore o minore idoneità all’esercizio delle funzioni da assegnare, e pertanto sussiste la giurisdizione residua del g.a”.

Infatti, in tema di nomine relative al personale della dirigenza sanitaria, l’art. 4 comma 1 lett. d) del D.L. 13 settembre 2012 n. 158 ha significativamente innovato il testo del comma 7 dell’art. 15 del D.Lgs 502/1992, il quale prevede che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Sicchè, il TAR ha disposto che non può disconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la nomina del personale medico dirigente di strutture complesse preceduta (dopo le gravi criticità emerse per effetto delle nomine puramente fiduciarie previste prima del “Decreto Balduzzi”) da una specifica procedura selettiva dichiaratamente concorsuale volta ad individuare, secondo il merito e la massima trasparenza, la terna dei candidati idonei da sottoporre alla scelta, fiduciaria, del direttore generale.

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