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Rubrica legis non est lex

Danno erariale da responsabilità medica: la Corte dei Conti solleva quesiti all’ASP di Agrigento

Il Dottore A.T., di anni 71, ha prestato servizio quale dirigente medico dell’ASP di Agrigento – U.O. di ortopedia del presidio ospedaliero S. Giacomo d’Altopasso.
Con atto di citazione notificato, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha citato il Dottore T. per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 361.601,21, somma in precedenza erogata a titolo di risarcimento del danno dall’ASP di Agrigento, in esecuzione della sentenza n. 1191/2016 del tribunale di Agrigento, in favore degli eredi della Sig.ra F.G.
In particolar modo, la Procura Regionale ha contestato al Dottore T. una ipotesi di danno erariale indiretto collegato al risarcimento del danno derivante dal decesso della Sig. F.G., avvenuto in data 15 luglio 2005 presso il reparto di rianimazione del P.O. S. Giacomo d’ Altopasso di Licata a seguito delle asserite erronee cure praticate dal Dottore A.T.
La Procura Regionale ha infatti asserito che il Dott. T. avrebbe determinato, con condotta gravemente colposa, il decesso della Sig. F.G., disponendo nei confronti di quest’ultima la somministrazione di un test allergologico a “base di rocefin”.
Il suddetto test allergologico è stato ritenuto dalla Procura altamente rischioso e poco efficace sul piano diagnostico alla luce delle C.T.U. disposte nell’ambito del giudizio civile e del giudizio penale, che avevano visto coinvolto il medesimo dottore A.T.
Il Dottore A.T. si è dunque costituito in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi che hanno evidenziato, sotto più aspetti, il mancato perfezionamento dell’elemento soggettivo dell’illecito erariale.
Gli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi hanno contestato la sussistenza dell’elemento della colpa grave evidenziando, in particolar modo, che il c.d. pomfo di prova rappresentasse, all’epoca dei fatti, uno strumento consigliato dalla formazione continua dei medici ai fini della effettuazione di “diagnosi di ipersensibilità a farmaci”.
I difensori del Dott. A.T. hanno quindi sottolineato come le consulenze tecniche d’ufficio disposte nei due giudizi avessero valorizzato le ultime conoscenze scientifiche acquisite dalla comunità medica, senza tener conto delle tecniche mediche impiegate all’epoca dei fatti.
E’ stato dunque richiesto alla Corte dei Conti di procedere ad una autonoma valutazione dell’elemento soggettivo disponendo una nuova C.T.U.
Con ordinanza n. 152/2019, la Corte dei Conti ha accolto la richiesta istruttoria formulata dalla difesa del Dott. A.T. e ha dunque disposto l’espletamento di una nuova consulenza tecnica
d’ufficio.
In osservanza dell’ordinanza n. 152/2019, il Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa presso la Corte dei Conti ha depositato una nuova C.T.U.
All’udienza pubblica del 8.07.2020, gli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi hanno contestato le risultanze contenute in seno alla predetta C.T.U. evidenziando, in particolar modo, attraverso il richiamo di molteplici pubblicazioni scientifiche, che il pomfo di prova costituisse, all’epoca dei fatti, una metodica unanimemente consigliata dalla Comunità Scientifica.
Allo stesso modo, gli Avvocati Rubino e Capizzi hanno chiarito come, nel caso di specie, non fosse possibile svolgere nessun altro test.
Infine, i difensori del Dottore T. hanno evidenziato come il pomfo di prova fosse stato in realtà eseguito del tutto arbitrariamente dal personale infermieristico, quando risultava ormai cessato il turno ospedaliero della parte convenuta. I difensori del dottore T. hanno infatti prodotto un documento, rilasciato dalla stessa ASP di Agrigento, che proverebbe che parte convenuta aveva terminato il proprio turno ospedaliero diverse ore prima della esecuzione del test medico
Con ordinanza n. 204/2020, il Giudice Contabile ha disposto l’acquisizione di ulteriori informazioni da parte del Collegio peritale e dell’ASP di Agrigento.
In particolar modo, la Corte dei Conti ha chiesto all’ASP di Agrigento se, come documentalmente rilevato dagli Avv.ti Rubino e De Marco Capizzi, il Dott. T. avesse già terminato il proprio turno ospedaliero quando il personale infermieristico ha proceduto alla materiale esecuzione del test. Il Giudice Contabile ha inoltre fissato una nuova udienza pubblica per la data del 20.1.2021