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Contribuiti ad aziende agrigentine colpite da eventi calamitosi del 2012: il TAR condanna l’Assessorato Regionale

Tar Sicilia

Nel marzo del 2012, il territorio della provincia di Agrigento veniva colpito da forti piogge alluvionali che, si ricorderà, procurarono ingenti danni alle imprese agricole del territorio.

All’epoca, il Ministero delle Politiche agricole ed alimentari, con D.M. del 18.10.2012, dichiarava l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Agrigento, al fine di attivare le misure finanziarie di sostegno alle aziende agricole colpite.

Per effetto del suddetto Decreto, i danni subiti dalle aziende agricole agrigentine – tra cui, quelle ricadenti nel Comune di Favara – rientravano tra quelli indennizzabili ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. n. 102/2004.

Pertanto, due imprenditori agricoli, i sigg. B.R. e V.M., proprietari di terreni ricadenti nel comune di Favara, richiedevano all’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento di attivare la procedura necessaria al fine di vedersi corrisposto il contributo volto ad indennizzare i danni subiti dalle loro strutture aziendali di tunnel/serre; danni che ammontavano in € 227.525,76 per la ditta della sig.ra V.M., ed in € 297.888,00 per la ditta del sig. B.R.

Stante la prolungata inerzia dell’Amministrazione, le due ditte, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, proponevano davanti al Tar Palermo separati ricorsi avverso il silenzio dell’Amministrazione, ottenendo una sentenza che ordinava all’Assessorato Agricoltura di provvedere sulle loro istanze di indennizzo.

Tuttavia, in esecuzione della suddetta pronuncia, l’Assessorato regionale dell’Agricoltura comunicava l’archiviazione di tutte le domande di contributo, in quanto gli aiuti, ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004, avrebbero dovuto essere erogati entro tre anni successivi dall’evento calamitosi e che in ogni caso le somme stanziate, € 620.735,00, non avrebbero permesso una ragionevole ripartizione tra le aziende danneggiate.

A questo punto, i sigg. B.R. e V.M proponevano separati ricorsi davanti al TAR Palermo, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, per l’annullamento del menzionato provvedimento di archiviazione delle pratiche di indennizzo dei danni subiti nelle loro aziende agricole.

In sede giudiziale, gli Avvocati Rubino e Gatto sostenevano l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione regionale, in quanto, da un lato, la violazione dei termini imposti dalla normativa statale risultava imputabile solo all’amministrazione regionale e, d’altra parte, che la valutazione sulla convenienza nell’accedere o meno alla misura di indennizzo, oltre a non essere di competenza dell’Assessorato, risultava del tutto illogica in mancanza di un’istruttoria sul reale fabbisogno finanziario.

Con sentenze del 07.04.2023, il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, ha accolto il ricorso dei sigg. B.R. e V.M., affermando l’illegittimità dell’operato dell’Assessorato dell’Agricoltura, in quanto “la decisione di archiviare, cumulativamente e senza comunicazione ai diretti interessati, le istanze di indennizzo appare effettivamente arbitraria” e condannando l’Assessorato dell’Agricoltura a concludere il procedimento di ripartizione delle somme stanziate per l’indennizzo degli eventi calamitosi del 2012.

Inoltre, con il medesimo provvedimento, il Giudice Amministrativo ha condannato l’Amministrazione regionale al pagamento delle spese legali del contenzioso, liquidate in € 2.000, oltre accessori di legge, per ognuno dei ricorrenti.

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