Continuerà l’attività estrattiva nella cava di calcare di Siculiana: il TAR condanna l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
La ditta Siculiana Cave di Francesco Drago esercita l’attività estrattiva su un’area sita nel territorio del comune di Siculiana, contrada Garebici, in base ad un’autorizzazione del 2003, in scadenza nel febbraio 2017.
L’area in questione è stata inserita nel piano regionale dei materiali di cava della Regione Siciliana come “area di completamento”; pertanto , nel 2016, intendendo rinnovare l’attività estrattiva fino al completamento dell’originario programma di estrazione, il titolare della cava inoltrava un’apposita istanza all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, avente ad oggetto il progetto di rinnovo della cava di calcare. Il Comune di Siculiana, con apposita nota inoltrata all’Assessorato, attestava la pubblicazione della domanda e dell’allegato progetto senza la presentazione di osservazioni; essendo rimasto l’Assessorato inerte il titolare della cava, nel luglio del 2016, inoltrava una diffida a concludere il procedimento, senza peraltro ottenere alcun riscontro.
A questo punto il titolare della cava, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Santo Botta, proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia, Palermo, contro l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di rinnovo presentata nel 2016 ; in particolare gli avvocati Rubino e Botta hanno lamentato la violazione della normativa di settore, che prevede un termine di 45 giorni per l’adozione del provvedimento da parte dell’autorità competente, nonchè la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento incombente sulla Pubblica Amministrazione, con richiesta di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.
Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale territorio ed ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. In prima istanza il Tar adito, con apposita ordinanza istruttoria , richiedeva all’Assessorato resistente documentati chiarimenti sull’attività istruttoria posta in essere a fronte dell’istanza di rinnovo presentata dalla ditta avente sede a Siculiana; ma l’Assessorato non riscontrava nemmeno l’ordinanza emessa dal Tar.
Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Terza, ha ritenuto fondate le censure formulate dagli Avvocati Rubino e Botta, ritenendo e dichiarando l’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di rinnovo presentata dalla ditta “Siculiana Cave”, dichiarando l’obbligo dell’Assessorato di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, nominando commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il segretario generale della regione siciliana, e condannando l’Assessorato regionale territorio ed ambiente a pagare le spese giudiziali.
A seguito della notifica della sentenza emessa dal Tar, ad istanza degli avvocati Rubino e Botta, l’Assessorato regionale territorio ed ambiente ha prontamente definito il procedimento, adottando tutti i provvedimenti di competenza in accoglimento dell’istanza di rinnovo; pertanto, per effetto della pronunzia giurisdizionale, l’attività estrattiva continuerà regolarmente nella cava di contrada Gerebici mentre l’Assessorato regionale territorio ed ambiente pagherà le spese giudiziali.