Confermata in Appello condanna contro IRSAP e ASI a favore di una impresa appaltatrice agrigentina
La vicenda risale al 2010, allorquando, il Tribunale di Agrigento aveva condannato l’allora Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) della Provincia di Agrigento al pagamento della somma di oltre 1 milione di euro in favore della società appaltatrice “I. s.r.l.”, con sede ad Agrigento, assistita dall’avv. Girolamo Rubino, oltre alla refusione delle spese del medesimo giudizio che aveva visto contrapposti, per l’appunto, il Consorzio ASI di Agrigento – gestione separata dell’IRSAP e l’impresa agrigentina, in proprio e quale capogruppo mandataria.
Tale pronuncia era stata poi confermata, nel 2017, dallo stesso Tribunale di Agrigento con il rigetto dell’opposizione all’esecuzione promossa dal Consorzio ASI di Agrigento e dall’IRSAP.
In particolare, il Tribunale aveva ritenuto infondati i motivi con cui gli Enti opponenti avevano sostenuto la presunta impignorabilità delle somme contese, da parte dei creditori, nonché l’asserita indeterminatezza del credito azionato dalla società creditrice, oltre al presunto difetto di legittimazione passiva sollevata dall’IRSAP.
Tale sentenza veniva appellata dall’IRSAP e dal Consorzio ASI di Agrigento, allora presieduto dal Geom. Alfonso Cicero, già precedentemente nominato Commissario dell’Ente.
La Corte di Appello di Palermo, tuttavia, con la sentenza resa il 31 maggio 2021, in piena adesione alle tesi difensive formulate dall’Avv. Girolamo Rubino, difensore anche in tale giudizio della società convenuta “I. s.r.l.”, ha respinto integralmente i motivi già posti a fondamento del giudizio di opposizione e reiterati nel giudizio di appello.
In particolare, diversamente da quanto sostenuto dal difensore degli appellanti, l’Avv. Annalisa Maria Petitto, la Terza Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo ha sancito l’inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina derogatoria sull’impignorabilità dei beni patrimoniali dettata dal T.U.E.L. per i soli enti locali (Comuni e Province); ciò in quanto il Consorzio ASI – in quanto ente chiamato a gestire attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale – non è assimilabile ad un ente locale; con conseguente pignorabilità delle somme contese.
I Giudici di secondo grado, inoltre, hanno ritenuto infondato anche il secondo ed il terzo motivo di appello, non ravvisando alcuna ipotesi di nullità del pignoramento effettuato dalla società appellata e ritenendo specificatamente determinate le somme per oltre 1 milione di euro, intimate dalla società creditrice sulla base della citata sentenza di condanna resa nel 2010 dal Tribunale di Agrigento a carico del Consorzio.
Infine, la Corte di Appello di Palermo, respingendo l’eccezione di legittimazione passiva dell’IRSAP, in persona del legale rappresentante p.t. Geom. Alfonso Cicero, sollevata dall’Avv. Annalisa Maria Petitto, ha ritenuto correttamente notificato il pignoramento a quest’ultimo in quanto, comunque, soggetto responsabile della gestione delle contabilità separate dei soppressi consorzi ASI, tra cui, appunto quello di Agrigento.
Con la medesima pronuncia, inoltre, gli Enti appellanti sono stati condannati, oltre che a corrispondere alla società “I. s.r.l.” le somme pignorate per oltre 1 milione di euro, anche al pagamento delle spese processuali in favore della stessa, liquidate in complessivi 22.000 mila euro, oltre accessori di legge.