Con bando ritualmente pubblicato, nell’agosto 2020, il Comune di Grotte aveva indetto una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D,Pos. Ec. D1, a tempo pieno e indeterminato, conclusasi lo scorso febbraio 2021 con l’approvazione della graduatoria definitiva.
Tale graduatoria veniva impugnata dalla partecipante M. L., collocatasi alla 18^ posizione, per una presunta illegittima attribuzione, ad alcuni partecipanti, di un doppio punteggio per lo stesso titolo di studio già richiesto dal bando per la partecipazione al concorso, ovvero sia la laurea magistrale che la laurea triennale; doppio punteggio, di contro, non attribuito alla stessa, analogamente in possesso di una laurea triennale e di una laurea magistrale.
Con il medesimo ricorso, inoltre, veniva censurata, dalla dott.ssa M.L., l’erronea valutazione del secondo titolo a due partecipanti, trattandosi di lauree asseritamente non pertinenti al posto messo a concorso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Grotte, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, per resistere al ricorso e ribadire la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale e della Commissione insediatasi per l’espletamento della procedura selettiva.
In particolare, secondo la tesi difensiva dell’Ente, trattandosi di due diversi titoli di laurea (laurea magistrale e laurea triennale) associati a percorsi di formazione differenti, era stato correttamente attribuito, dalla Commissione di gara, l’ulteriore punteggio in favore di quei candidati che avevano dichiarato il possesso di altro titolo di studio in aggiunta a quello di accesso, ed altrettanto correttamente era stata valutata alla ricorrente una sola laurea, avendo la stessa omesso di autocertificare – come invece espressamente previsto dal bando – il possesso di tale ulteriore titolo asseritamente posseduto e non essendo il curriculum vitae, dalla stessa allegato, munito di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
Quanto invece al contestato punteggio relativo alla seconda laurea posseduta dagli altri partecipanti, – secondo il difensore del Comune di Grotte, l’avv. G. Rubino – nessun rilievo avrebbe potuto assumere la pertinenza o meno di titoli posseduti dagli altri partecipanti rispetto al posto messo a concorso, avendo previsto, il bando, solamente la valutazione di un “secondo titolo equivalente” a quello previsto per la partecipazione al concorso ossia, dunque, di livello universitario; senza null’altro richiedere ai fini valutativi.
Infine – rilevava la difesa del Comune – la sospensione dei provvedimenti impugnati richiesta dalla ricorrente con il ricorso, non avrebbe arrecato alla stessa alcun un immediato beneficio mentre, di contro, avrebbe cagionato un grave pregiudizio in capo all’Amministrazione che si sarebbe vista privata della possibilità di avvalersi nell’immediato di un’unità di personale.
All’udienza celebratasi il 19 maggio 2021, il difensore della ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare presentata.
Pertanto, nelle more della definizione del giudizio di merito, il Comune di Grotte potrà adottare gli atti conclusivi della procedura concorsuale volta alla copertura di un posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D,Pos. Ec. D1.