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Comune di Agrigento: sanzioni in materia di propaganda elettorale

Con deliberazione commissariale n. 74 dell’08/05/2015 sono stati ripartiti gli spazi per la propaganda elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e dei componenti il Consiglio comunale.

La propaganda elettorale è consentita nei limiti stabiliti dalla legge 212 del 1956 e successive modificazioni.
L’art. 8 di tale legge stabilisce precise sanzioni sia penali che amministrative a carico di coloro che violano le disposizioni che disciplinano la propaganda elettorale.
Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma di legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103,29 ad euro 1.032,91. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
Alla stessa pena è sottoposto chiunque sottrae o distrugge mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi destinati alla installazione o all’esposizione secondo la presente legge o, senza averne titolo, ne impedisce l’installazione o l’esposizione, ovvero danneggia o asporta mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi già installati o esposti secondo la presente legge.
Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, fuori degli appositi spazi è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 103,29 ad euro 1.032,91
Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme che vietano le iscrizioni murali e quelle sui fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni e chiunque colloca o espone mezzi di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti”.

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