disciplinare della sospensione non retribuita dal servizio per tre mesi, ma il Giudice del Lavoro di Agrigento, in accoglimento di un ricorso patrocinato dagli Avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Massimiliano Valenza, aveva dichiarato la nullità della sanzione disciplinare irrogata e condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere al ricorrente il trattamento retributivo per il periodo di sospensione dal servizio, nonchè la somma di euro 2.500 a titolo di risarcimento del danno per il mancato espletamento delle funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice degli esami di stato, con conseguente condanna del Ministero anche al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro quattromilacentotrentatre oltre accessori.
La sentenza resa dal Giudice del lavoro, munita di formula esecutiva, veniva ritualmente notificata al Ministero dell’Istruzione e non veniva da quest’ultimo appellata; pertanto, dopo il passaggio in giudicato della pronunzia, essendo rimasta quest’ultima ineseguita il ricorrente , assistito dall’avvocato Girolamo Rubino , adiva il TAR Sicilia-Palermo, per chiedere la nomina di un commissario ad acta ai fini di un intervento sostitutivo.
Si costitutiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Il TAR Sicilia-Palermo, Sezione Seconda, Presidente il Dr. Cosimo di Paola, Relatore il Dr. Sebastiano Zafarana, ritenendo fondato il ricorso patrocinato dall’avvocato Rubino lo ha accolto, ordinando al Ministero dell’Istruzione di corrispondere al ricorrente le somme dovute entro sessanta giorni, nominando commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Prefetto della Provincia di Palermo, il quale dovrà provvedere all’adempimento nei successivi sessanta giorni, condannando il Ministero anche al pagamento di una penalità di mora, quantificata nella misura dello 0,50% sull’importo dovuto per ogni mese di ulteriore ritardo, e condannando infine il Ministero anche al pagamento delle spese processuali inerenti il giudizio di ottemperanza, liquidate in euro cinquecento, oltre accessori.
Pertanto, se il Ministero dell’Istruzione non corrisponderà al Preside favarese le somme dovute per effetto delle sentenza rese inter partes entro sessanta giorni, il Prefetto della Provincia di Palermo si insedierà presso il Ministero dell’Istruzione quale Commissario ad acta nominato dal Tar Sicilia per l’esecuzione del giudicato.