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CGA condanna l’Assessorato Regionale Territorio e ambiente: ditta non dovrà restituire contributo

La Ditta T.C. ha partecipato alla selezione indetta dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per la concessione di contributi ai fini della promozione e valorizzazione della fruizione turistica; sarebbero stati ammessi al contributo esclusivamente interventi di riconversione e riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare già esistente.

L’Assessorato, dando atto di avere verificato tutta la documentazione prodotta dalla Ditta T.C, concedeva il contributo richiesto; senonchè, circa tre anni dopo , e successivamente all’erogazione del saldo, l’Assessorato comunicava l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento, assumendo che le opere eseguite dalla ditta non potessero ricondursi alla categoria di interventi finanziabili. Nonostante le osservazioni fornite dalla ditta l’assessorato confermava il provvedimento di revoca; da qua la determinazione della Ditta di proporre un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di revoca.

In particolare gli avvocati Rubino e Alfieri hanno censurato il provvedimento impugnato anche per il cattivo esercizio del potere di revoca, non potendo lo stesso ricondursi al mero ripristino della legalità, ma occorrendo dare conto della sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’atto, e procedendo ad una comparazione tra detto interesse pubblico e l’entità del sacrificio imposto al privato. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare avanzata dai difensori. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, ritenendo fondate le censure formulate dagli Avvocati Rubino e Alfieri, ha accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di revoca, condannando l’Assessorato al pagamento della spese giudiziali afferenti la fase cautalare. Pertanto, per affetto della pronunzia cautelare resa dal CGA, la Ditta non dovrà restituire il contributo ricevuto, pari ad euro 94.517, mentre l’Assessorato dovrà pagare le spese giudiziali.

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