Bivona, Centro Studi Pirandello: il TAR ricolloca l’Ente in posizione utile per l’accesso ai finanziamenti dell’Avviso 8
Nel 2016, I’Ente di formazione professionale “Centro Studi Pirandello”, con sede a Bivona, partecipava con due distinte istanze alla nota procedura di finanziamento per le attività formative di cui all’Avviso 8/2016 indetta dall’Assessorato regionale alla formazione, dalla quale, tuttavia, l’Ente di formazione veniva escluso per il presunto mancato conseguimento del requisito dell’accreditamento.
Il Centro Studi Pirandello, pertanto, ritenendo illegittima l’esclusione dalla suddetta procedura, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sicilia, sede di Palermo, proseguito poi dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale l’Amministrazione regionale aveva ritenuto inammissibili le istanze di partecipazione alla procedura di cui al predetto Avviso 8/2016.
Con ordinanza n. 441/2020, il C.G.A. accoglieva il ricorso in appello proposto dall’Ente di Formazione e, per l’effetto, il Centro Studi Pirandello veniva reinserito nella procedura concorsuale per l’accesso ai finanziamenti riguardanti le attività di formazione professionale di cui al citato Avviso.
L’Amministrazione Regionale, tuttavia, a causa di un errore materiale commesso nell’indicazione dei corsi valutabili, attribuiva erroneamente un punteggio inferiore, rispetto a quello spettante allo stesso Ente proprio alla luce dei progetti presentati, che non permetteva al Centro Studi Pirandello di collocarsi in posizione utile per l’accesso ed ottenere così l’erogazione ai finanziamenti previsti con la procedura del predetto Avviso.
L’Ente di formazione, pertanto, si vedeva costretto ad instaurare un nuovo contenzioso dinanzi al T.A.R., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza ed Ina Glorioso, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, della graduatoria definitiva relativa all’avviso n. 8/2016, nella parte in cui i progetti della ricorrente erano stati erroneamente collocati in posizione non utile.
Secondo la difesa dell’Ente, infatti, l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto dell’errore materiale commesso nell’indicazione dei corsi valutabili, in quanto conclusi e finanziati.
Con ordinanza n. 20/2021, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, definendo la fase cautelare del giudizio, ha accolto l’istanza presentata dagli Avv.ti Rubino, Valenza e Glorioso ai fini del riesame del punteggio attribuito ai due progetti presentati dall’Ente di Formazione, fissando per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2022.
Nelle more, in ottemperanza alla suddetta pronuncia, l’Amministrazione dovrà procedere alla correzione del punteggio attribuito ad entrambi i progetti presentati dal Centro Studi Pirandello, i quali, per effetto della nuova quantificazione, potranno così accedere al finanziamento di cui all’Avviso 8/2016.