Un imprenditore C.S.S., titolare di una ditta di Bivona (AG) specializzata nell’estrazione di calcare dalle cave, pur operando nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, nel 2014 veniva erroneamente dichiarato decaduto dall’autorizzazione dell’esercizio della suddetta attività.
Ritenendo illegittima la decisione assunta nei suoi riguardi, il titolare della ditta decideva, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, di proporre ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia al fine di annullare i provvedimenti emessi a suo danno dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi della Pubblica Utilità.
Tuttavia, il TAR, senza nominare alcun Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) che attestasse le reali condizioni presenti nelle cave di calcare, rigettava l’anzidetto ricorso.
Per tale ragione, l’imprenditore, – sempre con il patrocinio degli avv.ti G. Rubino e L. Alfieri-, decideva di impugnare davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa la sentenza di primo grado, affinché venisse riformata.
Con il suddetto ricorso in appello, infatti, gli avv.ti G. Rubino e L. Alfieri, supportati da copiosa giurisprudenza e da un’attenta relazione redatta da un esperto nominato dagli stessi, sottolineavano come la reale situazione nelle cave fosse pienamente conforme agli standard di sicurezza; aggiungendo, altresì, come nessuna violazione in merito alla normativa vigente fosse stata compiuta dalla Ditta, che in modo prudente e puntuale, astenendosi dall’eseguire attività estrattiva capace di compromettere la staticità del sito, si era premurata di sottoporre all’attenzione dell’Assessorato eventuali progetti e soluzioni alternative, che purtroppo non erano mai state prese in considerazione dall’Amministrazione competente.
Pertanto, il CGA, al fine di accertare l’effettivo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza nella conduzione dell’attività della cava, nominava un Consulente Tecnico d’Ufficio, il quale, conformemente a quanto affermato dagli Avv.ti G. Rubino e L. Alfieri, riconosceva il pieno raggiungimento dei livelli di sicurezza idonei a garantire la prosecuzione dell’attività estrattiva.
Alla luce della suddetta relazione presentata dal Consulente Tecnico nominato d’ufficio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa – presidente Rosanna De Nictolis, estensore Maria Stella Boscarino -, condividendo i motivi di doglianza fatti valere dagli avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, accoglieva il ricorso in appello e riformava la sentenza di primo grado.
In particolare, il CGA, dopo aver riconosciuto la piena sicurezza con cui venivano svolti i lavori estrattivi ad opera della Ditta e attestato la validità dei progetti proposti dall’imprenditore nel rispetto della morfologia dei luoghi; ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti e condannato l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi della Pubblica Utilità al pagamento delle spese di giudizio.
Pertanto, per effetto della pronuncia del C.G.A., potrà essere ripresa l’attività estrattiva nella cava di Bivona, mentre l’Assessorato dovrà pagare le spese giudiziali.