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Agrigento, trasferimento di cubatura nell’edificazione delle zone agrarie: il CGA dà torto al Comune

Finalmente si annulla una errata interpretazione degli artt. 20 e 31 delle “Norme di Attuazione” del P.R.G. del Comune di Agrigento.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha riformato la sentenza emessa dal TAR Sicilia-Palermo, accogliendo il ricorso presentato da una giovane coltivatrice diretta e titolare di una azienda agricola, avverso il provvedimento del Comune di Agrigento che aveva denegato il permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato da adibire a capannone per la trasformazione e degustazione di prodotti agricoli su un terreno minore di 10.000 mq., che poi la stessa aveva ampliato conferendo altri lotti non confinanti di sua proprietà, raggiungendo così il limite dell’area prevista.

La giovane imprenditrice, rappresentata e difesa dagli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, aveva richiesto al Comune di Agrigento il permesso per la costruzione, su terreno di sua proprietà, di un capannone con annesso mulino a pietra, facendo valere pertanto tale regola di diritto applicabile anche con l’accorpamento di terreni non confinanti.

Malgrado la stessa si fosse conformata alle prescrizioni dettate in materia, conferendo per il relativo accorpamento previsto dall’art. 31 delle “Norme di Attuazione” del P.R.G. di Agrigento, il Comune aveva denegato il rilascio del permesso di costruire poiché – a suo dire – i fondi accorpati non erano limitrofi o confinanti con quello originario interessato e ripetuto tale opinione negativa anche in giudizio.
A seguito di ricorso, il TAR respingeva, su una errata considerazione dei fatti e di applicazione della norma, la domanda cautelare e – successivamente – dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo, liquidando negativamente la controversia.

Ciò posto, la giovane titolare dell’azienda proponeva ricorso in Appello al C.G.A.
Gli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, hanno infatti dedotto l’irragionevolezza di quanto dedotto dal Comune e l’erroneità della sentenza del giudice di primo grado rilevando la legittimità di una lettura più propria artt. 20 e l’art. 31 delle Norme di Attuazione del PRG, avendo le stesse natura giuridica ed effetti diversi in relazione alla suddivisione delle zone omogenee previste dal D.M. 02/04/1968 n. 1444.

All’uopo hanno sostenuto i difensori che l’art. 20 delle “Norme di Attuazione” stabiliva caratteri generali valevoli, quindi, per le zone omogenee del territorio diverse da quelle agrarie (zona E1) nelle quali l’accorpamento dei terreni era ammissibile anche per quelli non confinanti per il raggiungimento della estensione ai fini edificatori.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, accogliendo dapprima l’istanza cautelare, ha ritenuto validi i motivi della difesa e, ribaltando l’interpretazione data dal TAR nel merito, con la sentenza appellata ha statuito che nessuna contraddizione sussisteva e sussiste tra le due norme (artt. 20 e 31 di attuazione del P.R.G.), per la loro diversa finalità giuridica, evidenziando così un principio di diritto fondamentale.

Ed infatti, i giudici d’appello hanno considerato errata l’interpretazione prospettata dal Comune di Agrigento e, in linea con le tesi difensive proposte dagli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, hanno riformato la sentenza del giudice di primo grado, statuendo l’ammissibilità dell’accorpamento dei fondi “non contigui” per l’edificazione nella zona agraria.

Con tale decisione, peraltro il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha posto un principio di fondamentale rilevanza, secondo cui – in relazione alla fattispecie in esame – porre nel dubbio una lettura giuridica diversa delle due norme di attuazione, avrebbe significato la violazione delle regole generali dettate dal Codice Civile “per le quali le singole disposizioni di un provvedimento devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che deriva dal complesso dell’intero provvedimento (art. 1363 c.c.); utilizzando il principio di conservazione degli atti giuridici e quindi interpretando le singole disposizioni in guisa da ricavarne un effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno o ne avrebbero uno del tutto irragionevole”.

La decisione del C.G.A. ha posto, dunque, chiarezza su una questione giuridica in ordine alla quale il Comune di Agrigento aveva manifestato una opinione negativa, compiutamente confutata dai difensori Avv.ti Gaetano e Vincenzo Caponnetto, consentendo così alla ricorrente – con la decisione di cui sopra – di realizzare il complesso produttivo del proprio fondo agricolo, con l’accorpamento dei terreni non confinanti, sul quale come pare la stessa prevede anche l’installazione di un mulino a pietra per la macina del frumento, coltivazione codesta di notevole interesse per la nostra terra di Sicilia.