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Rubrica legis non est lex

Accolto ricorso di un ex Carabiniere agrigentino: condannato lo Stato al pagamento dell’indennizzo previsto

La vicenda risale al lontano 2005, allorquando il sig. A.M. di anni 36, originario di Agrigento, Carabiniere ausiliario presso l’8° Battaglione Carabinieri Lazio, a causa dell’infortunio accidentalmente subito all’interno del presidio di appartenenza, aveva beneficiato di un periodo di convalescenza e, contestualmente, aveva inoltrato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri rituale istanza volta ad ottenere il riconoscimento dell’infortunio subito dipendente da causa di servizio; istanza che, tuttavia, veniva respinta con dimissione del sig. A.M. dall’Arma dei Carabinieri.

Quest’ultimo, pertanto, decideva di proporre un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, definito solamente nel 2019 in appello con sentenza del Consiglio di Stato, il quale, richiamati i precedenti giurisprudenziali citati dagli avv.ti Rubino e Piazza e le difese dagli stessi espletate, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso proposto dal sig. A.M.

A questo punto, il sig. A.M., considerata l’irragionevole attesa che lo stesso aveva dovuto subire per la definizione del suddetto giudizio conclusosi dopo ben quattordici anni dalla sua instaurazione, decideva di agire nuovamente in giudizio, assistito dagli avv.ti Girolamo Rubino e Carmelinda Gattuso, al fine di ottenere l’indennizzo riconosciuto ai sensi della Legge n. 89/2001, meglio nota come “Legge Pinto”, per l’eccessiva ed irragionevole durata del processo; nel caso di specie, del giudizio amministrativo.

Con i motivi di ricorso, i legali del ricorrente ribadivano infatti come la durata del giudizio del suddetto processo non potesse trovare giustificazione alcuna né nella complessità della questione né nella condotta della parte che nessuna condotta negligente aveva posto in essere.

La Corte di Appello di Roma, condividendo le censure sollevate dagli avv.ti Rubino e Gattuso, ha accolto la domanda di equa riparazione presentata dal sig. A.M. ai sensi della citata L. n. 89/2001, il quale, pertanto, per effetto di tale pronuncia, potrà così ottenere ristoro per i danni subiti a causa delle lungaggini della giustizia italiana.