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Abusivismo edilizio: il Tribunale assolve agrigentino

Tribunale di Agrigento

ZONA Archeologia: “Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva di rilascio nulla osta da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali in presenza di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento purchè non si alteri lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici“.

Questa la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in composizione monocratica presieduto dal dott. G. Caruso che accogliendo le istanze del difensore Avv. Eduardo Cirino ha assolto un privato cittadino di Agrigento B.T., imputanto per il reato p. E p. Dagli artt 110 c.p. 181 D.Lvo 42/2004 perchè, in concorso con ignoti esecutori, quale committente dei lavori, su di un terrazzo adiacente all’unità immobiliare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (Zona A) del Comune di Agrigento, realizzava in assenza della prescritta autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, la sostituzione delle soglie di marmo del terrazzo soprastanti i muri di parapetto e la realizzazione delle tracce nei predetti muri.

Nel corso del processo la difesa dimostrava che i lavori di realizzati non necessitavano di alcuna autorizzazione preventiva da parte della competente Soprintendenza in quanto gli stessi si risolvevano in “interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”, come tali ricompresi nella lettera a) dell’art. 149 del T.U Beni Culturali D.Lgs 42/2004, fra quelli non soggetti a nulla osta e che gli stessi lavori favorivano la messa in sicurezza dei luoghi rispetto il pericolo di incolumità verso terzi derivanti da eventuali cadute delle lastre di marmo divelte.

Ed invero, la vicenda prende le mosse da un sopralluogo della Polizia Municipale di Agrigento a seguito di segnalazione anonima, che accertavano oltre ai lavori di manutenzione interna anche i lavori di manutenzione esterna, contestando all’uopo l’assenza della autorizzazione della soprintendenza e non anche comunicazione di avvio lavori opere interne ai sensi dell’art 9 L.R. 37/85 che risultava essere stata preventivamente effettuata presso il Comune di Agrigento.
Al termine della istruttoria dibattimentale il PM chiedeva la condanna a giorni 10 di arresto e 15.000 € di ammenda.

Il Tribunale di Agrigento, ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla difesa, ha assolto l’imputato perchè il fatto non sussiste.

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