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Rubrica legis non est lex

Il TAR condanna per l’ultima volta il Governo Crocetta: illegittime le linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale

girolamo-rubinoLa Giunta Regionale di Governo nel 2017 ha approvato le linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale nella Regione Siciliana, consentendo la partecipazione ai soli enti che, oltre a possedere il requisito dell’accreditamento, avessero altresì realizzato la sperimentazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

La siffatta previsione avrebbe illegittimamente ristretto a dismisura l’accesso alle attività formative, riservandole esclusivamente ad una ristretta cerchia di soggetti, in palese violazione dei principi di libera concorrenza di derivazione comunitaria. L’organismo “I.” formazione professionale, avendo ottenuto l’accreditamento solo nel febbraio 2017, era impossibilitato a partecipare ai percorsi formativi disciplinati dalle nuove linee guida, in quanto sprovvisto dell’illegittimo requisito di ammissione richiesto in aggiunta all’accreditamento. Da qua la decisione di proporre un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Manlio Sortino,contro la Giunta Regionale di Governo, per l’annullamento, previa sospensione, della delibera di Giunta avente ad oggetto l’approvazione delle modifiche alle linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Gli avvocati Rubino, Alfieri e Sortino hanno censurato i provvedimenti impugnati sotto il profilo della violazione del principio della massima partecipazione e del criterio di proporzionalità, citando giurisprudenza del TAR del Lazio secondo cui “vi è il divieto di introdurre, con le clausole del bando, elementi di illogicità, irragionevolezza, e/o sproporzionalità rispetto alla specificità del servizio oggetto della gara, ovvero di causare con le medesime effetti discriminatori. I difensori dell’Ente ricorrente hanno sottolineato che risultava evidente l’effetto discriminatorio scaturente dalla previsione impugnata, rimanendo preclusa alla maggioranza di enti di formazione l’accesso ai nuovi percorsi formativi. Si è costituita in giudizio la Giunta Regionale di governo, in persona del Presidente On. Rosario Crocetta, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore la Dr.ssa Aurora Lento, condividendo la censura formulata dagli avvocati Rubino, Alfieri e Sortino, secondo cui la previsione di un ulteriore requisito oltre all’accreditamento crea un sistema chiuso, senza possibilità di ingresso ai nuovi operatori, ha accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, condannando la Giunta regionale anche al pagamento delle spese giudiziali relative alla fase cautelare.

Pertanto, per effetto della pronunzia cautelare resa dal Tar, l’ente ricorrente, assistito dagli Avvocati Rubino, Alfieri e Sortino potrà partecipare alle nuove procedura selettive, mentre la Giunta Regionale di governo dovrà pagare le spese giudiziali.