Il Tar bacchetta l’Assessorato Regionale Formazione Professionale
L’EAP Federcom è un centro di formazione operante nelle provincie di Agrigento e Caltanissetta da molti anni, espletante attività di formazione finanziata dall’Assessorato Regionale dell’ Istruzione e della Formazione Professionale.
Per l’anno 2005 la Federcom chiedeva il finanziamento di quattro progetti, dei quali due da svolgersi in provincia di Caltanissetta ed altri due da svolgersi in provincia di Agrigento, e precisamente a Canicattì.
Tuttavia, erroneamente, l’Ispettorato di Caltanissetta trasmetteva all’Assessorato soltanto due dei quattro progetti presentati. Conseguentemente l’Assessorato approvava ed inseriva nel piano regionale per l’offerta formativa tutti e quattro i progetti presentati dall’Ente ma approvava una spesa complessiva sufficiente allo svolgimento di solo due di essi. L’Ente provvedeva a segnalare immediatamente l’errore e l’Assessorato provvedeva ad erogare un ulteriore contributo di ottantacinquemila euro. Da ultimo l’Assessorato, richiamando alcune sentenze della Corte dei Conti, annullava in autotutela il decreto di erogazione delle somme disponendo altresi’ il recupero delle somme corrisposte. L’Ente allora insorgeva, proponendo un ricorso davanti al TAR SICILIA contro l’Assessorato Regionale della Formazione, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto), Massimiliano Valenza e Manlio Sortino,chiedendo l’annullamento del provvedimento di recupero delle somme. Si e’ costituito in giudizio l’Assessorato Regionale della Formazione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo , per chiedere il rigetto del ricorso. In particolare gli avvocati Rubino, Valenza e Sortino hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo pertinente il richiamo alle sentenze della Corte dei Conti, riguardanti ben altra fattispecie.
Il TAR Sicilia Palermo, Sezione Terza, Presidente il DR. Calogero Ferlisi, Relatore la dr.ssa Aurora Lento, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino, Valenza e Sortino circa la mancata pertinenza della richiamate sentenze rese dalla Corte dei Conti, ha accolto il ricorso , annullando il provvedimento impugnato, e condannando l’Assessorato resistente anche al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro duemila, oltre iva e cassa di previdenza forense. Pertanto, per effetto delle sentenza resa dal TAR l’ente non dovra’ restituire alcuna somma mentre l’Assessorato dovra’ pagare le spese giudiziali.