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Rubrica legis non est lex

Sicilia, aggregazione dei laboratori di analisi: il presidente del TAR sospende effetti del decreto assessoriale

gigi rubinoCon decreto adottato nell’ottobre 2016 l’Assessore alla Salute della Regione Siciliana ha dettato norme per l’aggregazione obbligatoria delle strutture di laboratorio private accreditate con il servizio sanitario, imponendo dei limiti temporali irragionevoli per l’espletamento degli adempimenti imposti ai fini della costituzione di un’aggregazione, al contempo prevedendo altresì l’automatica decadenza dell’accreditamento per l’ipotesi di inosservanza del termine assegnato, pari a sessanta giorni.

I titolari di due laboratori di analisi aventi sede in provincia di Agrigento, segnatamente ad Aragona e a Palma di Montechiaro, avrebbero dovuto aggregarsi entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, rischiando di perdere l’accreditamento nell’ipotesi di inadempimento; ma ritenendo illegittimo il decreto assessoriale hanno ritenuto di impugnarlo davanti al TAR Sicilia, Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Lucia Alfieri, chiedendo al contempo l’adozione di misure cautelari monocratiche al Presidente del TAR Sicilia stante l’estrema gravità ed urgenza del caso. In particolare gli avvocati Rubino e Alfieri hanno censurato il provvedimento assessoriale impugnato sotto molteplici profili, lamentando anche una violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza e di autonomia privata, atteso che il sistema di accorpamento tra le strutture, oltre a comportare un’evidente alterazione della libera concorrenza, determinerebbe una vera e propria posizione dominante delle strutture più forti, risultando pregiudicata un’effettiva concorrenza sul mercato con conseguenze deleterie per i consumatori.

Ed ancora gli avvocati Rubino e Alfieri hanno citato un precedente giurisprudenziale del TAR Calabria secondo cui vi è la necessità di attribuire un termine adeguato in relazione alla complessità del procedimento di aggregazione tra laboratori di analisi, dovendosi tenere conto nel computo del suddetto termine non solo degli adempimenti burocratici da espletare, ma anche dette trattative intercorrenti tra i vari soggetti e delle specificità territoriali; ed infine i difensori dei ricorrenti hanno sottolineato la sussistenza di in pregiudizio grave ed irreparabile incombente sui ricorrenti medesimi, attesa l’imminente scadenza del termine assegnato per il compimento di una complessa attività anche di natura negoziale, ed attesa altresì la sanzione prevista dell’automatica decadenza del requisito dell’accreditamento.

Il Presidente del Tar Sicilia, Palermo, Sezione Terza, dottoressa Solveig Cogliani, ritenendo sussistenti i requisiti dell’estrema gravità ed urgenza invocati dagli avvocati Rubino e Alfieri, e condividendo altresì la censura formulata dai difensori inerente la complessità dell’attività negoziale che sarebbe richiesta (in ipotesi) dal decreto impugnato nel breve termine imposto, ha accolto la richiesta di misure cautelari monocratiche avanzata dai difensori, sospendendo gli effetti del decreto assessoriale impugnato , fino all’udienza collegiale di trattazione della misura collegiale, fissata nel mese di gennaio del 2017.

Pertanto, essendo stati sospesi gli effetti del decreto assessoriale impugnato, avente ad oggetto la disciplina del sistema di aggregazione dei laboratori di analisi in Sicilia, nessun obbligo di accorpamento incombe sui ricorrenti e meno che mai nessuna sanzione di decadenza potrà essere irrogata.