Il Tar condanna l’ASP di Agrigento. Il budget dei laboratori di analisi cliniche non può essere decurtato con effetto retroattivo
Il dott. T.C. di 65 anni di Canicattì, titolare dell’omonimo laboratorio di analisi cliniche con sede in Canicattì, struttura accreditata e convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di laboratorio di analisi cliniche, aveva ricevuto con riferimento all’anno 2014 l’assegnazione di un budget pari ad euro 298.130,30.
Con riferimento all’anno 2015 la società con sede in Canicattì continuava ad erogare prestazioni per il Servizio sanitario regionale e in mancanza di determinazione del budget per l’anno 2015 faceva affidamento sulle somme assegnate per l’anno 2014.
Solo con nota del novembre 2015 l’ASP di Agrigento comunicava alla società che il budget provvisorio lordo annuo 2015 era pari ad euro 244.799,28, quando la società aveva già erogato prestazioni pari ad euro 264.552,87. La società proponeva allora un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento dell’ASP di Agrigento con cui era stato comunicato alla società ricorrente la decurtazione del budget anno 2015, e di altri atti presupposti.
In particolare gli Avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato gli atti impugnati per violazione del principio dell’affidamento e dell’irretroattività delle norme giuridiche, e comunque, secondo la tesi dei difensori, l’ASP avrebbe dovuto avviare una contrattazione con i vari soggetti convenzionati e solo successivamente decidere un taglio dell’1% normativamente imposto ,ma con decorrenza comunque dal mese di agosto 2015, ovverossia dall’entrata in vigore della disposizione che detto taglio prevedeva.
Si è costituita in giudizio l’Asp di Agrigento, in persona del direttore generale Salvatore Lucio Ficarra, rappresentato e difeso dall’avvocato Joseph Donegani del foro di Gela, eccependo l’inammissibilità del ricorso. Già in sede camerale il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Terza, aveva accolto la richiesta cautelare, disponendo la trattazione a udienza fissa della controversia. Da ultimo il Tar Sicilia,Palermo, Sezione terza, Presidente la dr.ssa Solveig Cogliani, relatore la dr.ssa Aurora Lento, esaminando il merito della controversia, ha ritenuto fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, atteso che l’ASP avrebbe dovuto compiere un’attenta istruttoria e motivare accuratamente le proprie determinazione,non sussistendo alcun obbligo di operare un taglio lineare dell’1% indifferentemente a tutti i soggetti accreditati, ed ha dichiarato, altresì, la violazione del principio dell’affidamento riposto dalle strutture all’attribuzione di un budget pari o, comunque, decurtato solo nella misura fissata da norme già entrate in vigore, ed annullando il provvedimento di decurtazione del budget adottato dall’ASP di Agrigento, e condannando quest’ultima anche al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro duemila, oltre accessori.
Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Tar, il titolare del laboratori di analisi di Canicattì non dovrà subire le drastiche riduzioni del budget imposte dall ‘ASP di Agrigento mentre quest’ultima dovrà pagare le spese giudiziali.