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Rubrica legis non est lex

La Corte di Cassazione dà ragione a due medici agrigentini. Condannata la Presidenza del Consiglio dei Ministri

gigi rubinoIl Dr. A.C. di 62 anni e la Dr.ssa A.G. di 67 anni, entrambi agrigentini, laureati in medicina e chirurgia e specializzati, rispettivamente, il primo in chirurgia vascolare e la seconda in Medicina Legale e delle Assicurazioni, non avevano percepito

alcuna forma di compenso per l’attività espletata durante il corso di specializzazione nell’ambito delle strutture sanitarie di riferimento, e ciò nonostante il legislatore comunitario avesse emanato una direttiva con cui veniva riconosciuta ai medici specializzandi il diritto di essere indennizzati per l’espletamento di attività nelle strutture sanitarie di riferimento.

A causa dell’inadempimento dello Stato Italiano nel recepire la direttiva comunitaria in questione i due medici agrigentini, avendo subito un ingente pregiudizio, mettevano in mora la Presidenza del Consiglio ed altre Amministrazioni dello Stato affinchè fosse loro corrisposta la remunerazione dovuta per effetto della frequenza a tempo pieno ai corsi di specializzazione medica, oltre interessi e rivalutazione. Poichè gli atti di messa in mora non venivano riscontrati positivamente i due medici agrigentini, assistiti dagli Avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Giuseppe Impiduglia, convenivano in giudizio davanti al Tribunale Civile di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altre Amministrazioni Statali per l’accertamento del diritto al risarcimento per la mancata trasposizione della direttiva comunitaria e per il pagamento in loro favore di una somma a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi in misura pari ad euro undicimila per la frequenza di ogni anno di corso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Ammininistrazioni dello Stato, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Tribunale Civile di Roma, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avvocati Rubino e Impiduglia, ha accolto il ricorso, riconoscendo ai due medici agrigentini il diritto all’indennizzo per i tre anni corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione seguiti. Ma la Presidenza del Consiglio dei Ministri proponeva appello davanti la Corte d’Appello di Roma per la riforma della pronunzia favorevole ai due medici agrigentini, i quali anche in grado di appello si costituivano in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Rubino e Impiduglia per chiedere il rigetto dell’appello proposto dall’Avvocatura Generale dello Stato. Anche la Corte d’Appello di Roma dava ragione ai due medici agrigentini, dichiarando i motivi d’appello proposti dalla Presidenza del Consiglio in parte inammissibili e in parte infondati, in accoglimento delle eccezioni formulate dagli Avvocati Rubino e Impiduglia, Infine da ultimo la Presidenza del Consiglio dei ministri proponeva un ricorso davanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Roma favorevole ai due medici agrigentini, sostenendo la prescrizione del credito; l’Avvocato Rubino con formale controricorso replicava sostenendo viceversa la piena validità degli atti interruttivi della prescrizione notificati dai controricorrenti.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ritenendo infondati i motivi di ricorso proposti dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha respinto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, condannando quest’ultima anche al pagamento delle spese di giudizio.

Pertanto, se entro 120 giorni dalla notifica delle sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione i due medici agrigentini non riceveranno le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, potrà essere richiesta la nomina di un commissario ad acta che intervenga in via sostitutiva.