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Rubrica legis non est lex

Accreditamento branca oculistica: il Tar Palermo accoglie l’istanza proposta da un ambulatorio oculistico agrigentino

Nel 2024, il Dott. S.C., titolare di un ambulatorio oculistico sito ad Agrigento, domandava all’Assessorato Regionale della Salute l’accreditamento istituzionale per la branca oculistica.
Nondimeno, l’Assessorato della Salute in sede procedimentale comunicava che, sulla scorta di quanto previsto dal Piano di valutazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale per la branca di oculistica, approvato con D.A. 711 del 2021, non sussisteva l’esigenza di accreditare nuove strutture oculistiche in Provincia di Agrigento essendo il fabbisogno soddisfatto da quelle già accreditate.
A fronte della comunicazione del preavviso di rigetto, il Dott. C.S. confutava i motivi ostativi prospettati dall’Assessorato, che, tuttavia, rigettava la richiesta di accreditamento.
Conseguentemente, il Dott. D.S., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di diniego e, nei limiti di interesse, anche del D.A. n. 711 del 2021.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia rilevavano che l’Assessorato regionale non aveva espressamente preso posizione sulle articolate e puntuali osservazioni formulate presentate dal proprio assistito con le quali era stato evidenziato che: A) la situazione, in termini di fabbisogno, rilevata con il D.A. 711/2021 non avrebbe potuto considerarsi idonea a giustificare all’infinito il diniego di nuovi accreditamenti a vantaggio delle strutture già accreditate e contrattualizzate; B) L’Assessorato non avrebbe potuto subordinare l’accreditamento della struttura istante a “eventuali variazioni di fabbisogno” che “potrebbero essere evidenziate nel futuro” o a future “strategie regionali in merito al potenziamento di determinate aree assistenziali”; C) L’accreditamento di nuove strutture avrebbe garantito la tutela costituzionale della salute; D) Il rigetto di un’istanza di accreditamento non può essere giustificato dal generico riferimento alla necessità di rispettare i tetti di spesa.
Inoltre, i legali rilevavano che le valutazioni sul soddisfacimento del fabbisogno contenute nel D.A. n 711/21 non avrebbero potuto considerarsi attuali, trattandosi di un Decreto risalente al 2021 e per di più relativo a dati risalenti al 2019; ed ancora, evidenziavano che il blocco all’ingresso dell’accreditamento avrebbe leso da un canto l’interesse dell’operatore privato, da un altro canto l’interesse pubblico alla maggiore partecipazione possibile degli operatori del settore, oltre che quello alla libera concorrenza.
Infine, veniva evidenziato che il diniego impugnato oltre ad avere un’immediata incidenza economica, doveva considerarsi altresì idoneo a produrre ulteriori pregiudizi in quanto, nelle more della definizione del giudizio, avrebbe precluso alla struttura ricorrente la possibilità di ottenere l’accreditamento, con evidente consolidamento della posizione delle strutture già convenzionate.
Ebbene, con ordinanza del 15.01.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, il TAR –Palermo ha accolto la domanda cautelare proposta, onerando l’Assessorato della Salute di riesaminare, entro il termine di 60 giorni, il provvedimento di diniego alla luce delle osservazioni espresse dal Dott. C.S. e dei nuovi accertamenti in ordine al fabbisogno per la branca oculistica.