Porto turistico di Licata: C.G.A.R.S. accoglie il ricorso proposto dalla società Iniziative Immobiliari s.p.a. contro l’Assessorato Territorio e Ambiente
Il 22 maggio 2006 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente concedeva alla società Iniziative Immobiliari s.p.a., per la durata di 99 anni, la concessione demaniale marittima per la realizzazione, nell’ambito portuale del Comune di Licata, di un porto turistico denominato “Marina di Cala del Sole”.
Nel 2014 l’Assessorato Regionale disponeva la decadenza della concessione demaniale marittima già rilasciata alla società, adducendo il presunto omesso pagamento di alcuni ratei del canone concessorio, con un provvedimento che è stato impugnato dalla società, ed il cui contenzioso è ancora pendente dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Alla predetta azione giudiziaria, inoltre, se ne affiancavano altre promosse in sede civile, relative alla corretta quantificazione dei canoni demaniali.
In corso di causa, peraltro, entrava in vigore il D.L. n. 104/2020 che consentiva l’esperimento di procedimenti di definizione agevolata delle controversie aventi ad oggetto la quantificazione di canoni demaniali.
Ebbene, alla luce di ciò, la società Iniziative Immobiliari s.p.a., con istanza del 9 settembre 2020, chiedeva all’Assessorato Regionale la definizione agevolata del contenzioso pendente innanzi al CGA e dinanzi al Giudice civile.
Nonostante ciò, l’Assessorato Regionale rimaneva silente ed eludeva la domanda presentata dalla società.
A fronte dell’inerzia serbata dall’Assessorato, pertanto, la società Iniziative Immobiliari s.p.a., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Federico Tedeschini e Massimiliano Valenza, proponeva ricorso innanzi al TAR- Palermo al fine di ottenere l’annullamento del silenzio inadempimento.
Durante lo svolgimento del giudizio l’Assessorato Regionale, con provvedimento dell’8 aprile 2021, tuttavia, respingeva la domanda presentata dalla società, in ragione di un parere con cui l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana aveva escluso la diretta applicazione, in ambito regionale, della disciplina relativa alla definizione agevolata delle controversie, in considerazione del fatto che la misura dei canoni concessori doveva essere determinata esclusivamente dall’Amministrazione regionale con l’applicazione di una disciplina differente rispetto a quella nazionale.
Avverso il suddetto diniego, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino, Tedeschini e Valenza, la società Iniziative Immobiliari s.p.a. proponeva ricorso per motivi aggiunti.
Frattanto, nelle more del giudizio entrava in vigore la l.r. n. 21 del 29.07.2021, con cui il Legislatore regionale disponeva il recepimento della legge n. 126 del 2020.
Pertanto, la predetta società, in esecuzione della sopravvenuta norma regionale e in ossequio a quanto previsto dalla disciplina per la definizione agevolata delle controverse aventi ad oggetto i canoni demaniali, in data 30.09.2021 provvedeva al pagamento della somma di € 86.817,66, nonché alla proposizione dell’istanza di sanatoria anche ai sensi della nuova normativa regionale, che, pur tuttavia, veniva respinta.
Successivamente, il TAR Sicilia – Palermo, in ordine all’azione giudiziaria intrapresa dalla società Iniziative Immobiliari s.p.a., con sentenza del 19 gennaio 2022, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento del silenzio, ed altresì, dichiarava l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, volto all’annullamento del provvedimento di diniego.
Pertanto, avverso la decisione del Giudice di prime cure proponeva appello la società Iniziative Immobiliari s.p.a., la quale veniva nuovamente assistita dagli Avv. ti Rubino, Tedeschini e Valenza, al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata con riferimento alla sola statuizione relativa ai motivi aggiunti.
Al fine di resistere a tale azione, si costituivano in appello la Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente e l’Autorità del sistema portuale del Mar di Sicilia Occidentale, le quali asserivano l’infondatezza dell’appello proposto dalla citata società, ed eccepivano che l’unica disciplina applicabile fosse quella regionale.
Durante lo svolgimento del processo, gli Avv.ti Rubino, Tedeschini e Valenza evidenziavano l’erroneità della sentenza del Giudice di primo grado e l’infondatezza delle eccezioni dedotte dalle difese avversarie al riguardo osservando come tutti i provvedimenti normativi aventi ricadute sull’assetto concorrenziale tra le imprese nazionali debbano inesorabilmente essere attratti nella competenza statale, con la conseguenza che doveva ritenersi preclusa al Legislatore regionale la possibilità di adottare norme di natura processuale incidenti sulla modalità di svolgimento e di definizione delle controversie in corso in materia di definizione agevolata.
Ebbene, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino, Tedeschini e Valenza, il CGA per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, con sentenza pubblicata in data 17.01.2023 ha accolto l’appello proposto dalla società Iniziative Immobiliari s.p.a., e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata ha annullato il provvedimento di diniego emanato dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente in data 8 aprile 2021.
Per effetto della predetta sentenza l’Amministrazione regionale si dovrà pronunciare nuovamente in ordine all’istanza di definizione agevolata del contenzioso formulata dalla Iniziative Immobiliari spa applicando unicamente la disciplina nazionale, e non quella regionale.