Assegnazioni provvisorie personale scolastico: riconosciuta la precedenza al personale coniuge convivente di militare o di categoria equiparata
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca ha accolto il ricorso di una docente (G.D. le iniziali), assistita dall’Avv. Alberto Cutaia, emanando un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 C.p.c., dichiarando il diritto della stessa, titolare in altra regione, di essere utilizzata per Assegnazione Provvisoria in un istituto scolastico del comune dove presta servizio il coniuge Carabiniere, trasferito d’autorità.
Nonostante la legge 266/1999 prevedesse il diritto, per i docenti coniugi del personale militare o equiparato, di essere utilizzati nel comune dove presta servizio il coniuge militare, e nonostante la docente fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’Amministrazione Scolastica non aveva riconosciuto la precedenza, prevista dal CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie, sulla base di un errore di interpretazione degli artt. 7 e 8 del CCNI, facendo leva su una presunta, ma invero insussistente, irregolarità formale nella compilazione della domanda di Assegnazione Provvisoria.
Accogliendo le tesi difensive prospettate dall’Avv. Alberto Cutaia, il Giudice del Lavoro ha dichiarato il diritto della docente, in relazione alle operazioni di Assegnazione Provvisoria per la Scuola Primaria della provincia di Agrigento, per l’a.s. 2021/22, di usufruire della precedenza prevista dal CCNI sulle Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie per il personale coniuge convivente di militare o di categoria equiparata di cui all’art. 17 della L. 266/1999, ed ha ordinato all’Amministrazione Scolastica di provvedere all’Assegnazione Provvisoria in un istituto scolastico del comune presso il cui Comando Stazione Carabinieri presta servizio il coniuge convivente della ricorrente.