Il TAR del Lazio condanna nuovamente l’Arma dei Carabinieri: aspirante convocato per l’iter concorsuale
Il sig. S.G.F., di anni 23, originario di Alessandria della Rocca, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avverso il provvedimento del 8 novembre 2019 con cui il giovane siciliano era stato escluso dal concorso per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, in ragione di una presunta diagnosi di “ginocchio valgo bilaterale”.
In ragione delle certificazioni sanitarie prodotte dall’avv. Rubino ed attestata la sussistenza in capo al sig. S.G.F. dei requisiti per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, il T.A.R. del Lazio disponeva una verificazione, in contraddittorio tra le parti, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare.
La Commissione sanitaria incaricata, dopo avere nuovamente sottoposto ad un’accurata consulenza specialistica radiologica il giovane aspirante carabiniere, rilevava l’erroneità dell’accertamento reso dal Centro di reclutamento dell’Arma dei Carabinieri.
Veniva, dunque, accertata la fondatezza delle censure mosse dagli avv.ti Rubino e Piazza in ordine al possesso dei requisiti di idoneità previsti per l’arruolamento nell’Arma in capo all’aspirante Carabiniere e l’erroneità del giudizio formulato dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri.
Conseguentemente, il T.A.R. del Lazio, alla luce delle risultanze processuali e delle difese espletate dagli avv.ti Rubino e Piazza, accoglieva il ricorso proposto annullando sia il giudizio di inidoneità sia la graduatoria di merito del concorso, condannando altresì l’Arma al pagamento delle spese giudiziali e di verificazione.
Tuttavia, l’Arma dei Carabinieri non dava spontanea esecuzione alla sentenza del T.A.R.; pertanto, il giovane siciliano, sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, si vedeva costretto ad adire nuovamente il T.A.R. del Lazio al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza di accoglimento.
A seguito della proposizione del nuovo giudizio, l’Arma dava esecuzione alla sentenza convocando il giovane per l’ulteriore iter concorsuale, al termine del quale lo stesso veniva dichiarato idoneo.
Infine, il T.A.R. del Lazio, risultando integralmente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio, con la sentenza del 30 agosto 2021 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando nuovamente l’Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese giudiziali.