Appalti pubblici, illegittima la sostituzione esterna della società mandataria esterna: il CGA annulla l’aggiudicazione
Con ricorso giurisdizionale ritualmente proposto, la società Progitec s.r.l., aveva impugnato – con richiesta di risarcimento danni – la determina con la quale il Comune di Mascalucia (CT) aveva revocato l’aggiudicazione, in suo favore, del servizio settennale di spazzamento e raccolta rifiuti nell’ambito del medesimo Comune, aggiudicandolo in favore del raggruppamento controinteressato formato da Cogeir s.r.l. – Impregico s.r.l.
Il Comune dell’interland catanese, invero, a seguito di un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Siracusa nei confronti della società Tech Servizi s.r.l., originaria capogruppo del suddetto raggruppamento, aveva consegnato il servizio alla Progitec s.r.l., salvo poi revocarne l’aggiudicazione a seguito del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Catania dal nuovo raggruppamento Cogeir – Impregico che, nel frattempo, aveva sostituito il precedente formato sempre dalla società Impregico s.r.l. con la Tech Servizi s.r.l., destinataria dell’interdittiva prefettizia.
In giudizio, la Progitec s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Gaetano Spoto Puleo, ribadiva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in forza del divieto, espressamente sancito dalla normativa in materia di appalti pubblici, di sostituzione esterna della società mandataria (la Tech Servizi s.r.l.).
In particolare, i legali della Progitec asserivano come le uniche modifiche consentite dal legislatore all’originaria composizione di un raggruppamento aggiudicatario fossero solamente quelle interne allo stesso raggruppamento mediante una diversa distribuzione di ruoli e compiti tra mandanti e mandataria; non già, come nel caso di specie, mediante introduzione di un nuovo soggetto esterno, in violazione dell’interesse pubblico alla trasparenza oltre che dei principi di buon andamento della P.A. e di parità di trattamento tra le imprese interessate all’aggiudicazione.
Si costituivano in giudizio il Comune di Mascalucia, difeso dall’avv. Felice Alberto Giuffrè e, con ricorso incidentale, il nuovo raggruppamento controinteressato formato da Cogeir s.r.l. – Impregico s.r.l., assistito dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Fabiola Fedele, eccependo l’infondatezza del ricorso oltre a talune preliminari doglianze di rito.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in accoglimento delle censure sollevate dagli avv.ti Rubino, Alfieri e Spoto Puleo, ha dichiarato l’illegittimità della determina con la quale il Comune di Mascalucia aveva revocato l’aggiudicazione in favore della Progitec, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento Cogeir – Impregico.
Il C.G.A.R.S., infatti, in linea con la recentissima pronuncia dell’Adunanza plenaria del 27 maggio 2021 n. 10 ha ritenuto inammissibile la sostituzione dell’originaria mandataria, destinataria di interdittiva antimafia, con un soggetto esterno (la Cogeir).
Pertanto, per effetto della suddetta pronuncia, la Progitec potrà subentrare -previa verifica del possesso dei requisiti – nel contratto già stipulato fra l’Amministrazione comunale ed il succitato raggruppamento.