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Rubrica legis non est lex

Giovane siciliano vince contenzioso contro l’Arma dei Carabinieri

Il sig. S.G.F. di anni 23 di Alessandria della Rocca, figlio di noto rianimatore in servizio presso l’Ospedale di Sciacca, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avverso il provvedimento del 8 novembre 2019 con cui il giovane siciliano era stato escluso dal concorso per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, in ragione di una presunta diagnosi di “ginocchio valgo bilaterale”.

In ragione delle certificazioni sanitarie prodotte dall’avv. Rubino ed attestati la sussistenza in capo al proprio assistito dei requisiti per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, il T.A.R. del Lazio disponeva una verificazione, in contraddittorio tra le parti, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare.

La Commissione sanitaria incaricata, esaminata la documentazione prodotta dagli avv.ti Rubino e Piazza e dopo avere nuovamente sottoposto ad una accurata consulenza specialistica radiologica il giovane aspirante carabiniere, rilevava l’erroneità dell’accertamento reso dal Centro di reclutamento dell’Arma dei Carabinieri.

In particolare la detta Commissione appurava l’assenza di anomalie esimenti a carico dell’articolazione esaminata e, conseguentemente, l’insussistenza dei presupposti su cui era stato formulato il giudizio di non idoneità all’arruolamento e, quindi, giudicava il profilo sanitario del giovane compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale.

Veniva dunque accertata la fondatezza delle censure mosse dagli avv.ti Rubino e Piazza in ordine al possesso dei requisiti di idoneità previsti per l’arruolamento nell’Arma in capo all’aspirante Carabiniere e l’erroneità del giudizio formulato dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri.

Conseguentemente, il T.A.R. del Lazio, con sentenza del 1 febbraio 2021, ritenendo fondate le censure evidenziate dagli avv.ti Rubino e Piazza afferenti il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici – seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa – non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità”, accoglieva il ricorso proposto annullando sia il giudizio di inidoneità che la graduatoria di merito del concorso e condannando altresì l’Arma al pagamento delle spese giudiziali e di verificazione.

Tuttavia, l’Arma dei Carabinieri non dava tempestivamente esecuzione alla sentenza resa dal T.A.R. del Lazio, conseguentemente, il giovane siciliano, sempre con il patrocinio degli avv.ti Rubino e Piazza, proponeva un nuovo ricorso volto all’esecuzione della detta sentenza.

Nelle more del giudizio, l’Arma provvedeva finalmente a convocare l’aspirante carabiniere per il completamente dell’iter concorsuale al termine del quale il giovane è stato dichiarato idoneo e, conseguentemente, sarà arruolato.