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Rubrica legis non est lex

Il TAR condanna l’INPS: illegittimo il diniego di accesso agli atti relativi al trattamento pensionistico

Nel luglio 2020, la sig.ra G.B., coniuge divorziata, al fine di proporre un’azione giurisdizionale finalizzata ad ottenere sia la corretta quantificazione del trattamento pensionistico di reversibilità alla stessa spettante, sia il pagamento da parte dell’Ente di previdenza di taluni arretrati, inoltrava apposita istanza di accesso al fine di poter prendere visione ed estrarre copia degli atti afferenti, per l’appunto, il trattamento pensionistico percepito dalla medesima e dall’ex coniuge.

Di fronte al silenzio serbato dall’I.N.P.S. sulla propria richiesta di accesso agli atti, la sig.ra G.B. decideva, allora, di rivolgersi al giudice amministrativo, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, al fine di ottenere, dall’Ente, l’accesso e l’esibizione della documentazione richiesta, e non ottenuta, con l’istanza di accesso agli atti.

In giudizio, gli avv.ti Rubino e Valenza ribadivano l’interesse della propria assistita alla integrale ostensione della documentazione richiesta, indispensabile per poter accertare la corretta quantificazione del trattamento pensionistico alla stessa riconosciuto e il diritto al pagamento da parte dell’I.N.P.S. dei consistenti arretrati, e proporre, se del caso, un’azione giurisdizionale a tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Il T.A.R. Palermo, in accoglimento delle difese formulate dai legali Rubino ed Valenza, ha dichiarato, in parte, cessata la materia del contendere con riguardo alla parziale documentazione rilasciata in pendenza del giudizio, e, per il resto, ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente alla visione della restante documentazione richiesta e obbligando, per l’effetto, l’I.N.P.S. ad esibire integralmente la documentazione richiesta, condannando altresì l’Ente di Previdenza anche al pagamento delle spese processuali.

Per effetto della sentenza, dunque, l’I.N.P.S. dovrà provvedere ad esitare integralmente l’istanza di accesso agli atti entro il termine di trenta giorni, garantendo l’accesso a tutti i documenti richiesti, in possesso dell’Ente.