Punteggio nelle graduatorie GPS a insegnante assegnata a Lampedusa: decurtazione illegittima per il CGA
La sig.ra C.M, insegnante trentaseienne, partecipava alla procedura per l‘inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali e di istituto (GPS).
Nel presentare la domanda, tuttavia, l’insegnante per mero errore barrava la casella relativa allo svolgimento di servizi per i quali era previsto un dimezzamento di punteggi.
A seguito di tale mero errore materiale, facilmente emendabile dall’amministrazione resistente alla luce delle esperienze lavorative dichiarate nella domanda di partecipazione dalla insegnante, a quest’ultima in sede di pubblicazione della graduatoria veniva riconosciuto inopinatamente un punteggio dimezzato.
Preso atto di tale circostanza, l’insegnante presentava al Provveditorato di Agrigento apposita istanza di reclamo, a mezzo del quale contestava il dimezzamento, reclamo che però veniva respinto dall’amministrazione scolastica.
Nel frattempo, per effetto di tale erroneo dimezzamento del punteggio spettante che ne ha pregiudicato il corretto posizionamento in graduatoria, l’insegnante veniva assegnata alla sede di Lampedusa.
Pertanto l’insegnante si vedeva costretta ad agire innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Calogero Marino e Giuseppe Impiduglia, al fine di far valere l’illegittimità della decurtazione del punteggio alla stessa attribuito in sede di graduatoria GPS.
In particolare gli Avv.ti Rubino, Marino ed Impiduglia deducevano la violazione dei principi generali in materia di soccorso istruttorio e leale collaborazione tra cittadino e p.a., considerato che la ricorrente aveva chiaramente specificato le esperienze lavorative svolte, per le quali non era previsto alcun dimezzamento del punteggio, e che dunque la relativa casella era stata barrata per una mera svista facilmente emendabile dall’amministrazione scolastica alla luce del chiaro contenuto delle esperienze dichiarate dall’Insegnate nella propria domanda di partecipazione al concorso.
Ebbene al termine della fase cautelare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le tesi degli Avv.ti Rubino, Marino ed Impiduglia, accoglieva l’appello cautelare osservando come nella domanda di partecipazione la ricorrente avesse distintamente indicato i servizi, precisandone anno e tipologia di istituto, e che solo per mera svista avesse barrato la relativa al dimezzamento del punteggio; pertanto non si versava in una situazione di incompletezza della domanda (come eccepito dall’Amministrazione), ma di indicazioni contraddittorie dovute ad errore nella compilazione, agevolmente risolvibile attraverso l’esame dell’intero contesto delle dichiarazioni.
Per effetto della superiore pronuncia il Provveditorato di Agrigento dovrà riesaminare in aumento il punteggio precedentemente attributo all’insegnante in sede di graduatorie GPS, che potrà pertanto ottenere una sede ben più vicina rispetto a quella attuale in Lampedusa.