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Politica

Elezioni Regionali in Sicilia, Pippo Gianni: “io vittima concreta di una truffa” – INTERVISTA

L’ex parlamentare regionale Pippo Gianni definisce una “truffa” quella che sarebbe stata perpetrata a suo danno, a causa della quale, il 14 dicembre 2014, cessò dalle funzioni di parlamentare Ars per effetto della ripetizione parziale delle elezioni in alcune sezioni dei comuni di Rosolini e Pachino.

On. Gianni, perché si sente vittima del sistema giudiziario?
Io sono la vittima concreta di una truffa che è stata acclarata dal Tribunale di Roma, ma da uomo delle istituzioni non riesco a dormire più la notte a pensare che si è violata lo Statuto della Regione Siciliana, norma costituzionale, nello specifico l’art. 9 che prevede la contestualità delle elezioni del Parlamento e del Presidente, e l’art. 8bis comma 3 che nel periodo elettorale il Governo in carica può attivare soltanto comportamenti di ordinaria amministrazione. In Sicilia tutti parlano di valorizzazione dello Statuto Siciliano, ma nessuno vuole difenderlo e tutelarne il prestigio!

Quali sono le ragioni per cui oggi, On. Gianni, lei ricorre al C.G.A.?
Ho voluto ricorrere al C.G.A., proponendo l’azione di revocazione, per ripristinare la giustizia che era stata violata dalle sentenze emesse dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, e che in particolare hanno visto come protagonista il Dott. De Lipsis, allora Presidente del Collegio giudicante, ed anche estensore delle sentenze di cui si tratta, a seguito della scoperta del dolo di quest’ultimo.
Il De Lipsis, infatti, si è reso autore, in qualità di estensore e Presidente dell’allora Collegio giudicante, con le sentenze n. 46/2014, n. 47/2014, e poi con la n. 394/2014, di una “innovativa”, quanto distorta, e soprattutto illegittima, interpretazione delle norme legislative in materia di elezione del Presidente e dell’Assemblea Regionale Siciliana, perché contraria al diritto regionale ed ai suoi principi ispiratori.
L’esito dei tre giudizi innanzi al CGA è stato frutto del dolo di De Lipsis, estensore delle stesse, il quale è stato indagato, nell’ambito di un procedimento penale per corruzione in atti giudiziari, e a luglio dell’anno scorso è stato condannato per il medesimo reato, con sentenza di patteggiamento dal Tribunale penale di Roma.

Cosa è emerso dal processo penale?
È emerso un preciso disegno criminoso che si pone alla base delle tre sentenze del CGA: un pagamento di denaro per la stesura delle stesse in favore dell’On.le Gennuso.
Verità avvalorata dalle dichiarazioni rese da altri indagati nel corso del procedimento penale, ed anche dagli altri membri del Collegio giudicante di quelle sentenze, dalle quali è emerso la contrarietà del relatore in primis, a quelle pronunce, perché ritenute prive di fondamento scientifico-giuridico; e che oggi possiamo dire esclusivo frutto di denaro!

Ci spieghi meglio!
All’epoca dei fatti, ero stato eletto componente dell’Assemblea Regionale Siciliana, in virtù di una elezione VERA avvenuta nel novembre 2012. Avverso il risultato di quelle elezioni, l’On. Giuseppe Gennuso, o meglio delle sue figure di riferimento (Di Pietro e Midolo, e poi suo nipote Corrado Gennuso in appello), nel suo unico interesse, come emerso fra l’altro dal procedimento penale, proponevano ricorso innanzi al TAR Palermo, lamentando dei vizi inesistenti, per di più con lo stesso ignaro difensore.
Vizi che, giustamente, come mi dicono i miei Avvocati, e come già sostenevamo allora, erano solo delle mere irregolarità, e come tali non in grado di incidere sul risultato elettorale, e cioè sulla volontà espressa dagli elettori! In tal senso, giustamente, il TAR dichiarava l’inammissibilità del ricorso.
Gli stessi ricorrenti (oltre Corrado Gennuso, che però poi rinunciava al ricorso) presentavano appello innanzi al CGA con gli stessi motivi. In quei giudizi mi ero costituito, così come altri onorevoli eletti nel Collegio di Siracusa, in quanto parti controinteressate, sostenendo ancora una volta le ragioni accolte dal TAR Palermo.
Ci eravamo costituiti principalmente per difendere lo Statuto Siciliano ed il voto degli elettori!
Ed infatti il vero problema che mi assillava, e ci assillava, ed oggi mi assilla a maggior ragione, come rappresentante delle istituzioni, è l’assolutamente assurdo precedente che si è venuto a creare: ossia la possibilità che, ogni qual volta lo si voglia, possa mettersi in discussione l’elezione vera di un singolo Parlamentare!
Avevo riposto profonda fiducia nella Magistratura Amministrativa, fiducia disattesa poi da quelle pronunce, che ho sempre ritenuto ingiuste, perché prive di ogni fondamento giuridico, ma di cui ho dovuto accettare l’esito.
Oggi, a seguito delle vicende penali riguardanti il De Lipsis, mi corre l’obbligo morale, in qualità di elettore siciliano, e rappresentante delle istituzioni statali, regionali e comunali per anni, di ripristinare la giustizia violata con quelle sentenze, che mai sarebbero venute ad esistere se non in ragione della corruzione del De Lipsis, ad opera dell’On. Giuseppe Gennuso, nel cui interesse sono state emesse.
Per tali ragioni ho chiesto ai miei avvocati di proporre l’azione di revocazione avverso quelle pronunce, sperando di riacquistare, e far riacquistare agli elettori, quella fiducia tradita!

Come mai l’Assemblea regionale non figura tra i ricorrenti?
L’Assemblea Regionale si è costituita nel giudizio solo in qualità di controinteressata, senza alcuna particolare difesa; non ha proposto ricorso anch’essa, come ci aspettavamo.
Ciò devo dire che mi ha stupito, e non poco: ed infatti, l’Assemblea Regionale Siciliana doveva avere un interesse maggiore di quello del sottoscritto rispetto a questa delicata vicenda, che ha distorto la disciplina elettorale regionale.
Come lei ben sa, il Parlamento siciliano, in base allo Statuto Regionale, ha il potere esclusivo di disciplinare le elezioni degli organi statutari, ossia Parlamento e Presidente, e di cui l’ARS è estremo ed attento difensore, onde evitare interpretazioni difformi ed applicazioni distorte delle norme di che trattasi.
Considerato ciò, ancor di più, desta stupore tale disinteresse, che mal si concilia con il comportamento tenuto dall’ARS agli inizi di questa vicenda processuale, la quale si era costituita in giudizio, in qualità di difensore delle prerogative statutarie, sostenendo, ragioni condivise dalla mia difesa. In particolare, non dimentichiamo che l’ARS è il legislatore regionale in materia elettorale, ed in quanto tale sosteneva l’assurdità della prospettazione degli allora ricorrenti!
E poi ha pure fatto ottemperanza, contestando espressamente le decisioni assunte.
Come può ben vedere, lascia l’amaro in bocca constatare che la nostra Assemblea Regionale non rinnovi la battaglia per ottenere giustizia, abbandonandola senza ragioni, tradendo il suo ruolo di difensore dello Statuto. Spero che i miei numerosi appelli a combattere ancora una volta insieme per il ripristino dell’attività violata, e per difendere il voto dei siciliani, non rimangano inascoltati, come accaduto fino ad adesso.

Onorevole, perché sostiene fortemente l’ingiustizia, e la non correttezza giuridica, di quelle pronunce?
Le norme regionali in materia elettorale prevedono la contestualità assoluta delle elezioni del Presidente e dell’Assemblea Regionale Siciliana, in virtù del principio simul stabunt simul cadent. E fra l’altro, durante la campagna elettorale, il Governo uscente non può operare se non per l’ordinaria amministrazione, come già ho detto all’inizio.
In occasione dell’anomala ed illegittima rinnovazione parziale del 2014, fra l’altro, questo principio non è stato per niente rispettato e del tutto violato: ero infatti all’opposizione, ed in quell’occasione, durante il periodo dei comizi per la rinnovazione, l’allora Presidente della Regione nominò in Giunta un assessore di Rosolini, che non era a favore di Gennuso, ma di un’altra corrente, che comunque falsava il risultato elettorale: probabilmente ero scomodo in Assemblea per le battaglie che sostenevo!
Tornando alla legge, proprio per scongiurare situazioni del genere, la stessa non permette in alcun modo al giudice la rinnovazione parziale delle elezioni di alcuni (uno solo) membri dell’Assemblea, in alcune sezioni, di alcuni comuni, di un solo collegio.
Per di più per delle mere irregolarità che non hanno trovato riscontro alcuno, né nel giudizio amministrativo, né in altre giurisdizioni.
Per inciso, mentre noi parliamo, oggi vi è al Tribunale di Siracusa un processo penale per la vicenda delle schede elettorali, delle sezioni in cui è stata ordinata la rinnovazione, che erano state dichiarate perse in virtù di un allagamento del Tribunale. È emerso invece che, nella fatidica data, non vi era stato alcun allagamento e le schede sono state sottratte dolosamente, pare da un funzionario, perché poi rinvenute altrove!
E, come fra l’altro mi è stato spiegato dagli avvocati, le norme del codice del processo amministrativo attribuiscono al Giudice, solo ed esclusivamente, il potere di disporre la verificazione, ed in virtù del risultato della stessa, eventualmente, correggere il dato elettorale per come accertato. Null’altro!

E se ciò non sia possibile?
Di certo, non vi è alcuna norma che prevede che qualora tale mezzo non sia possibile, come accaduto in questa vicenda – per di più per uno smarrimento su cui vi è un processo penale – il giudice non poteva allora, né potrà adesso, ordinare la rinnovazione delle elezioni, tanto più parzialmente, solo in alcune sezioni, di alcuni comuni, di un solo collegio!
Il Dott. De Lipsis, invece, ha ordinato la rinnovazione parziale delle elezioni regionali del 2012, violando ogni norma e principio.
Ed oggi, ribadisco, sappiamo che l’operato del De Lipsis, e quel risultato processuale, sono frutto di denaro e non di attenta applicazione del diritto, che, come è stato dichiarato dagli altri membri del Collegio, la soluzione era stata prospettata come giustizia sostanziale in virtù della perdita delle schede da verificare. Oggi possiamo dire INGIUSTIZIA sostanziale!

Perché continua a sostenere che le elezioni parziali sarebbero state falsate? E perché le norme dello statuto e sulle elezioni non le permetterebbero?
Situazioni del genere, in cui non è garantita una corsa di tutti per il voto, provocherebbero, inevitabilmente, situazioni come quella concretamente accaduta: l’abnormità dei risultati. In tali situazioni entrerebbero in gioco altre logiche, del tipo che chi ormai è fuori dai giochi, farebbe campagna elettorale, e conseguentemente traslerebbe i propri voti, per un altro candidato; o comunque chi già eletto non svolgerebbe proprio campagna elettorale attivamente per se stesso, perché comunque il singolo risultato non potrebbe modificare la sua posizione.
Questo è ciò che è successo come confermato dal paradossale esito elettorale della rinnovazione parziale, palesemente distorti e non effettivamente rispondenti alla volontà elettorale, in quanto avulsa dal contesto delle elezioni regionali svoltesi due anni prima.
La ripartizione del voto nelle tre sezioni, nn. 3, 7 e 11, del Comune di Rosolini (Comune di residenza dell’On. Giuseppe Gennuso) ha prodotto un innalzamento spropositato della percentuale di voti validi espressi alla lista provinciale del “Partito dei Siciliani-MPA”, in cui era candidato, pari al 66,83% dei voti validi nelle tre sezioni.
La lista in questione è passata, nelle 3 sezioni, da percentuale media del 25% alla percentuale del 65%, con un incremento del 40%!
In particolare, nella Sez. n. 3 del Comune di Rosolini il totale dei voti validi alle liste provinciali è stato pari a 465 voti espressi, di cui 305 alla lista provinciale “Partito dei Siciliani-MPA”, pari al 65,59%, a fronte del risultato del 2012 di 132 voti su 471 voti validi pari al 28,23%.
Nella Sezione n. 7 del Comune di Rosolini il totale dei voti validi alle liste provinciali è stato pari a 629 voti espressi, di cui 396 alla lista provinciale “Partito dei Siciliani-MPA” pari al 62,96%, a fronte del risultato del 2012 di 166 voti su 647 voti validi pari al 25,69%;
Nella Sezione n. 11 del Comune di Rosolini il totale voti validi alle liste provinciali
è stato pari a 468 voti espressi, di cui 343 alla lista provinciale “Partito dei Siciliani-MPA”, pari al 73,29%, a fronte del risultato del 2012 di 98 voti su 427 voti validi pari al 22,95%.
Inoltre il gruppo parlamentare del “Popolo della Libertà” cessava il 9.4.2014 all’ARS, ma veniva riportato nella scheda elettorale di queste fantomatiche elezioni del 17.10.2014.
Sfido chiunque a sostenere che le elezioni parziali celebratesi hanno verificato, e riportato, la volontà dell’elettore correttamente. Sarebbe da folli sostenerlo, e i numeri parlano chiaramente!
Al massimo si sarebbero dovuti ritrovare solo gli elettori che nel 2012 votarono per Tizio o Caio e chiedere se confermassero quel voto, per accertare se la volontà era quella realmente. Ma posto che il voto è segreto sarebbe una assurdità non percorribile solo pensare, in qualsiasi modo, alla conferma della volontà elettorale.

Cosa succederà quindi in esito alla revocazione?
Le sentenze vanno sicuramente, ed inevitabilmente, revocate.
Come mi è stato spiegato dai miei avvocati, il giudizio di revocazione si compone di due momenti – userò termini di uso quotidiano, e non tecnici, poiché sono un medico. Come dicevo, il giudizio di revocazione si divide in due momenti, il primo si fonda sull’eliminazione degli effetti giuridici della sentenza emessa con dolo. Rispetto a questa prima fase, sono fermamente convinto che il CGA affermi che le sentenze non sono altro che il frutto del dolo del De Lipsis, come accertato e acclarato con la sentenza di patteggiamento del tribunale di Roma, passata in giudicato il 14 settembre 2019 per il De Lipsis. Il Gennuso, avverso la sua pronuncia aveva proposto ricorso per cassazione, ma che è stato rigettato il 27 dicembre 2019.
La seconda fase del giudizio, invece, si fonda sul rinnovo del giudizio di appello, nel senso che si dovrebbe rifare il giudizio di legittimità dell’atto impugnato, e sono fortemente convinto che non può che concludersi con il rigetto degli appelli del Sig. Midolo e del sig. Di Pietro e con la restituzione di quanto ingiustamente sottratomi.
Tenga conto che la legislatura frutto delle elezioni del 2012 si è conclusa da tempo.

Chi sono i suoi Avvocati?
Sono contento che mi ha fatto questa domanda.
Mi sono affidato a tre professionisti, ed ai loro collaboratori, del Foro di Palermo. L’On.le Avv. Michele Cimino, ai tempi collega Parlamentare, che fu l’unico vero difensore dello Statuto Siciliano: fu infatti colui che pubblicamente, più degli altri, in Assemblea, fece un intervento sostenendo le ragioni dell’assoluta infondatezza giuridica, e contrarietà alle norme statutarie, delle prospettazioni dei ricorrenti. L’ho scelto consapevole della sua preparazione in Diritto Parlamentare, Diritto Regionale e Diritto Amministrativo Elettorale, oltre che per il suo essere forte difensore dello Statuto Regionale Siciliano.
Le stesse competenze e qualità professionali le avevo già riscontrate nell’Avv. Massimiliano Mangano, noto amministrativista, cui mi ero già affidato in quel periodo, all’indomani delle elezioni.
Infine, ho scelto l’Avv. Valentina Castellucci, penalista, che mi ha seguito per la vicenda romana, soprattutto per il recupero e la lettura dei documenti di quel processo penale da cui è originata la sentenza.
Li ringrazio espressamente per l’ardore con cui mi stanno accompagnando in questa battaglia!