Il C.G.A. smentisce il Comune di Lampedusa e sospende l’ordinanza di demolizione di un immobile
Nel Luglio del 2000, il sig. S.F., proprietario di un terreno sito nel Comune di Lampedusa e Linosa, aveva chiesto la concessione per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un immobile a piano terra e piano seminterrato; richiesta che veniva assentita con il rilascio della concessione edilizia.
Successivamente, dopo oltre 14 anni dal rilascio, il Comune di Lampedusa, a seguito di un iter procedimentale contraddittorio, disponeva l’annullamento in autotutela della concessione edilizia rilasciata nel 2000, rigettava l’istanza di sanatoria ex art. 13 L. 47/85 presentata e ordinava la demolizione dell’immobile.
A questo punto, il sig. S.F., con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Mario Fallica, proponeva un ricorso giurisdizionale e successivi motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensione del suddetto provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia, dell’ordinanza di demolizione del fabbricato e dei successivi provvedimenti consequenziali.
In particolare, gli avvocati Rubino e Fallica censuravano l’illegittimità dell’operato del Comune di Lampedusa e Linosa, sia sotto il profilo della violazione di legge, avendo il Comune adottato il provvedimento di annullamento in contrasto con i principi che regolano il potere di autotutela, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta e difetto di motivazione.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in Sede Giurisdizionale, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Fallica e reputando sussistente la presenza di un pregiudizio grave ed irreparabile incombente per il sig. S.F., attese le conseguenze del provvedimento demolitorio inottemperato e la successiva immissione in possesso dell’immobile da parte del Comune, ha accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Dunque, per effetto dell’ordinanza cautelare resa dal C.G.A., il Comune di Lampedusa non potrà procedere a demolire il suddetto immobile in attesa della definizione del giudizio.