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Sciacca, fondo sottoposto a livello 3 di tutela paesaggistica: il TAR annulla parzialmente il Piano paesaggistico

Con ricorso proposto al TAR Sicilia-Palermo, un agrigentino proprietario di un lotto di terreno ubicato a Sciacca in contrada Belvedere-Pozzo di Gallo ha impugnato il decreto assessoriale n. 64 GAB del 30 settembre 2021 di approvazione del Piano paesaggistico degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11, e 15 della provincia di Agrigento, nella parte in cui lo strumento di pianificazione ha sottoposto il citato fondo al livello di tutela 3, atteso che esso sarebbe ricoperto da area boscata o sottoposto a vincolo di rimboschimento.
In particolare, il ricorrente – rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Caponnetto e Vincenzo Caponnetto – ha censurato le ulteriori previsioni del medesimo decreto afferenti alle particelle relative al terreno contiguo a quello di sua proprietà, che danneggerebbero il suo diritto dominicale.

Nel dettaglio, gli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, hanno affidato il ricorso a due ordini di censure con le quali si denunziava la motivazione perplessa e contraddittoria con cui sarebbero state rigettate le osservazioni del ricorrente in ordine al piano adottato, e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento irragionevolezza e violazione dell’art. 97 della Costituzione da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato.

In sintesi il ricorrente, ha dedotto che le aree di sua proprietà sarebbero prive delle caratteristiche corrispondenti alla destinazione paesaggistica loro impressa, e che la motivazione a fondamento del rigetto delle osservazioni presentate sarebbe carente ed ambigua, stante il riferimento ivi contenuto alle possibili verifiche successive sull’effettiva ricorrenza di aree boschive.
La resistente Amministrazione regionale – ritualmente costituita in giudizio – ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che nella redazione della parte di piano afferente l’individuazione delle aree boscate l’autorità paesaggistica non avrebbe potuto che prendere atto dell’Inventario Forestale Regionale, redatto dal competente Corpo forestale.

Il TAR Sicilia-Palermo, con sentenza pubblicata in data 11/06/2024, ha ritenuto accogliere le eccezioni sollevate dagli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, in ordine al difetto di istruttoria del decreto impugnato, che non tiene conto della circostanza che il terreno di proprietà del ricorrente non è caratterizzato dalla presenza di aree boscate.

La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento ha infatti preso atto delle risultanze degli accertamenti demandati al locale Ripartimento delle Foreste che ha constatato sul terreno interessato “…la presenza di piante di Olivo… La perimetrazione dell’areale…è frutto di foto interpretazione aerea delle foto satellitari ed in questo contesto l’alberatura a bordo strada della SS. 115…costituita da piante di Eucaliptus è stata estesa, erroneamente, anche alle particelle catastali n. 121,156 e 157 del Foglio di Mappa Catastale n. 109 del C.T. del comune di Sciacca, che verosimilmente ha scambiato gli alberi di Olivo … per alberi di Eucaliptus. Pertanto le piante da frutto nelle particelle catastali n. 121,156 e 157 del foglio di mappa catastale n° 109 del C.T. del comune di Sciacca…non rientrano nella definizione di bosco”, avviando quindi il procedimento di correzione del Piano Paesaggistico impugnato.

In giudici amministrativi hanno infatti ritenuto che l’avvio di tale procedimento confermi di per sé le carenze istruttorie denunziate sul punto dalla parte ricorrente, atteso che l’Autorità regionale si è evidentemente accontentata di operare un accertamento esclusivamente cartolare facendo proprie informazioni datate, invece di attivarsi a compiere nuove ed aggiornate verifiche sullo stato dei luoghi, esattamente come è stato fatto, tardivamente, con l’avvio del procedimento di correzione del Piano impugnato che risulta attualmente in corso.

In altri termini è stata data la prova documentale dell’inesistenza dell’area boscata sul terreno del ricorrente. In sostanza, il TAR Sicilia-Palermo ha correttamente evidenziato che i rilievi concernenti le aree del Comune di Sciacca considerate boscate dal Piano Paesaggistico impugnato fossero di rilevanza e consistenza tale da imporre, prima dell’approvazione del piano, i necessari approfondimenti istruttori la cui assenza a giusta ragione è denunziata dalla parte ricorrente.

Alla luce di ciò, il TAR Sicilia-Palermo ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato nella sola parte in cui lo strumento di pianificazione ha sottoposto il fondo di proprietà del ricorrente al livello di tutela 3, atteso che esso sarebbe ricoperto da area boscata o sottoposto a vincolo di rimboschimento.