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Regioni ed Enti Locali Rubrica legis non est lex

Buoni fruttiferi postali senza l’indicazione della scadenza o della durata non si prescrivono

Importante risultato ottenuto da Adiconsum Agrigento per il tramite degli avvocati Roberta Russo e Pietro Lauricella nel far riconoscere ad una famiglia agrigentina il diritto alla restituzione della somma investita circa 10 mila euro, attraverso i buoni fruttiferi postali sottoscritti nel 2008, avente durata di 18 mesi e andati in prescizione.

I nostri assistiti, sottoscrittori e beneficiari dei buoni fruttiferi postali a fine 2021 si recavano presso l’Ufficio Postale di Agrigento al fine di richiedere il rimborso dei predetti buoni emessi nel 2008. Tale richiesta secondo poste italiane non poteva essere soddisfatta, in quanto tali buoni ormai erano prescritti, essendo dei buoni a termine di 18 mesi. Contrariamente a ciò, si rappresenta che nessuna data di scadenza era stata indicata sui buoni, nè alcun foglio informativo contenente indicazioni sulla durata, veniva fornito all’atto della sottoscrizione.
Dopo il reclamo dall’esito negativo da parte di poste italiane e anche una decisione negativa dell’Abf, l’Arbitro bancario e finanziario, i nostri assistiti avevano deciso per il tramite della nostra associazione, una volta accertata la sussistenza del loro diritto, di ricorrere al giudizio del giudice di pace di Agrigento.
Il giudice di pace di Agrigento, con sentenza decisoria n 1163, a seguito di un procedimento ordinario documentale, ha riconosciuto che Poste – non recando il buono alcuna scadenza – avrebbe dovuto consegnare ai risparmiatori un foglio illustrativo nel quale doveva essere indicata la fruttificazione e la scadenza del titolo. Non potendo Poste provare, in forma scritta, di aver consegnato la documentazione obbligatoria, è stata condannata a rimborsare il valore nominale dei buoni per avere – nella sostanza – privato i cittadini delle informazioni utili a poter identificare

l’esatta scadenza dei loro diritti, subendo anche la condanna alle spese Nell’importante decisione, infatti, si legge: «Né può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per verificare la scadenza del buono e, conseguentemente i termini di prescrizione, comportando ciò un’inammissibile inversione dell’onere della prova, gravando invece su Poste l’onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere». Per la famiglia dunque l’odissea è finita bene con il recupero dei risparmi faticosamente accumulati.
Tale sentenza, l’unica in agrigento, rappresenta un importante precedente , per quanti volessero far valere i propri diritti nell’ambito di buoni fruttiferi postali, a detta di poste italiane, già prescritti senza l’indicazione della durata degli stessi.
Il nostro sportello coordinato dallo staff di legali rimane a disposizione di tutti gli utenti per qualsiasi chiarimento nel merito.